Lo statuto societario
L'Edilizia Provinciale Grossetana (EPG) spa è l'Ente gestore dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), i cui organi sono:
- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei revisori dei conti
Lo Statuto, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è stato approvato dalla Conferenza LODE e ratificato dai Consigli comunali.
Lo statuto societario di EPG spa [115,5 KB]
Adeguamento dello statuto con modifica all'articolo 11 [2,1 MB]
STATUTO
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA
TITOLO 1°
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale
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Art. 1 - Denominazione
Tra i 28 Comuni della Provincia di Grosseto è costituita una società per azioni denominata "Edilizia Provinciale Grossetana Spa" e in forma abbreviata "E.P.G. Spa".
La società è costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77 al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art.. 5 comma primo di tale legge in virtù di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Grosseto LODE e tutte le altre funzioni che il LODE ovvero i singoli Comuni intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.
La società opera nel rispetto dei principi della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in tema di diritto degli individui ad un alloggio adeguato e di protezione ed assistenza alla famiglia.
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Art. 2 - Sede
La società ha sede nel Comune di Grosseto.
L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, sedi secondarie, depositi e rappresentanze in Italia ed all'Estero e trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del Comune di Grosseto.
Il domicilio legale di ogni socio si intende eletto presso la sede legale della società.
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Art. 3 - Durata
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata e anticipatamente sciolta nelle forme di legge.
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Art. 4 - Oggetto sociale
La società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite dal LODE e nel rispetto dei contratti di servizio, le seguenti attività:
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funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art.. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;
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tutte o parte le funzioni individuate all'art.. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n.77 secondo i contratti di servizio stipForme d'interventoulati con la Conferenza LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;
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le procedure necessarie per l'acquisizione, la cessione, la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
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gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero partecipando a società di trasformazione urbana ai sensi dell'art.. 120 del T.U. n. 267/2000, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in attuazione delle direttive di LODE ovvero dei singoli Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati;
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progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie;
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progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato, secondo la legislazione vigente;
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realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altri siano necessari sul patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;
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esecuzione delle direttive di LODE relative alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo dei Comuni soci, anche mediante la costituzione e/o la part.ecipazione, maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi immobiliari aperti e chiusi, ed ogni altra consentita dalle vigenti leggi;
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altri interventi ed attività di trasformazione urbana, in esecuzione delle direttive di LODE, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale, in favore dei Comuni associati ad altri soggetti pubblici e privati, mediante la partecipazione ad altre società ai sensi e per gli effetti di cui all'art.. 120 del T.U. n. 267/2000 ovvero a società di scopo;
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tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta di immobili di edilizia residenziale e non sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati; la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
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assunzione e negoziazione di finanziamenti e concessione di garanzie di qualunque tipo nell'interesse dei Comuni soci anche in attuazione del disposto del punto 4.1) dell'Allegato 2 alla delibera n. 109 del 26 giugno 2002 della Regione Toscana.
Essa potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria o utile al perseguimento dello scopo sociale.
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Indice dei titoli statuto]
TITOLO 2°
Forme d'intervento
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Art. 5 - Forme d'intervento
Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.a.:
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nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della concertazione con le forze sociali e degli indirizzi della Conferenza LODE e della Regione Toscana, si adopererà per favorire la gestione unitaria, efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare destinato ad ERP e in generale alla locazione e all'edilizia abitativa e curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nella convenzione stipulata in forza dell'art.. 30 del T.U. 267/2000 tra gli enti associati per la costituzione del LODE, con la finalità di corrispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli utenti e dei cittadini;
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si adopererà inoltre per la tutela e lo sviluppo del principio del valore sociale degli alloggi pubblici ed in part.icolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di abitazione delle categorie socialmente deboli;
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si adopererà per la salvaguardia dei diritti acquisiti dai cittadini utenti dell'ERP nonché delle forme di cogestione già in essere, valorizzando le forme di autogestione degli utenti e di responsabilizzazione diretta degli utenti stessi nella gestione degli immobili;
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si ispirerà ai principi dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, in coerenza con le priorità indicate dal LODE in merito al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare dei Comuni associati e in attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici;
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perseguirà il recupero delle aree dismesse e degradate nei centri storici e nelle periferie con ogni utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale, sociale e dell'efficienza ed efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei Comuni associati secondo le direttive impartite da LODE e dai singoli Comuni;
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promuoverà, nell'osservanza degli indirizzi della Conferenza LODE, la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e consortili, emettere obbligazioni, promuovere fondi di rotazione e fondi immobiliari chiusi, assumere prestiti, valersi di fidejussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali;
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si adopererà altresì per promuovere, sulla base delle direttive della Conferenza LODE e d'intesa con gli enti associati, le opportune forme di collaborazione con le altre Società ed Aziende costituite al fine di attuare la normativa di cui alla L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77;
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predisporrà studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, previe adeguate indagini di mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei territori dei Comuni associati;
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la società riconosce la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica senza fini di speculazione privata e quale strumento essenziale di solidarietà economica per sovvenire il bisogno abitativo dei soggetti disagiati e opera nel rispetto di questi principi. La società adegua la sua azione agli obiettivi della programmazione, del coordinamento territoriale e della gestione democratica dell'edilizia residenziale pubblica;
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la società favorisce l'esercizio dei diritti sindacali degli utenti del patrimonio abitativo pubblico ed il loro ricorso alle forme di patronato e assistenza sociale liberamente scelte; riconosce la contrattazione quale condizione per un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici società/utenti, e riconosce la autogestione quale misura di garanzia, nel precipuo interesse degli utenti, della imparzialità e del buon andamento della gestione/amministrazione del patrimonio abitativo pubblico. La società riconosce ed applica gli accordi e protocolli d'intesa stipulati a livello nazionale e locale, in materia di edilizia residenziale pubblica, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale. La società adotta specifici regolamenti attuativi degli accordi e protocolli d'intesa, in materia di edilizia residenziale pubblica, stipulati dalla stessa società ovvero dalla conferenza LODE, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.
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Indice dei titoli statuto]
TITOLO 3°
Soci
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Art. 6 - Soci
Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi part.ecipanti, sono soci tutti i Comuni della provincia di Grosseto.
A tali azionisti è riservato il 100% del capitale sociale.
Le azioni saranno ripartite tra i Comuni Soci in base alle quote previste dalla Tabella A allegata, che saranno aggiornate con periodicità biennale.
L'Assemblea, secondo gli indirizzi della Conferenza LODE, individuerà a termini di legge i soggetti terzi pubblici e/o privati cui cedere una quota, comunque inferiore al 50% del capitale sociale, delle azioni, privilegiando soggetti che abbiano finalità compatibili con quelle della società e dando preferenza ai soggetti operanti nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al D. Lgs. n. 207 del 5 maggio 2001.
Ogni aumento di capitale dovrà essere disposto ed attuato in modo che siano rispettate le norme sulla composizione del capitale sociale previste dal presente articolo.
In nessun caso la quota di partecipazione pubblica potrà scendere al di sotto del 51%.
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Indice dei titoli statuto]
TITOLO 4°
Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni
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Art. 7 - Capitale Sociale - Azioni
Il capitale sociale è di €. 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) suddiviso in 4.000.000,00 azioni nominative del valore nominale di un Euro ciascuna.
Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
L'emissione materiale dei titoli azionari da parte della Società non è obbligatoria.
In sede di aumento di capitale, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art.. 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Il capitale sociale può essere ridotto mediante assegnazione a singoli o a gruppi di soci, di determinate attività sociali, di quota o di azioni di altre imprese, nelle quali la società avesse partecipazione.
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Art. 8 - Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione
Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà - indicare il numero delle azioni che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo dell'acquirente darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta deve comunicarlo a tutti i soci.
Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni - a pena di decadenza dal ricevimento del suddetto avviso devono comunicarlo al Consiglio di Amministrazione, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti le azioni devono essere ripart.ite fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.
Qualora gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra l'azionista offerente avrà diritto di trasferire le azioni al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'art.. 6 del presente statuto.
In ogni caso tale diritto dovrà essere obbligatoriamente esercitato per non far scendere la quota di part.ecipazione pubblica al di sotto del 51%.
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Art. 9 - Obbligazioni
La società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art.. 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.
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Indice dei titoli statuto]
TITOLO 5°
Organi Sociali
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Art. 10 - Assemblea
La Società è amministrata e controllata in base al sistema tradizionale.
L'assemblea è composta di tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o altrove, a seconda di quanto indicato nell'avviso di convocazione da redigere e pubblicare ai sensi di legge.
L'Assemblea sarà validamente convocata presso la sede sociale o altrove, anche senza le formalità di cui sopra, ma ai sensi del 4° e 5° comma dell'art.. 2366 C.C..
La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L' assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e per giustificati motivi entro il termine non superiore a 180 giorni.
Il diritto di intervento nell'Assemblea è regolato dall'art.. 2370 C.C..
I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da conservarsi dalla società, ma secondo quanto previsto dall'art.. 2372 C.C..
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; fanno eccezione le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'esterno e l'emissione di azioni privilegiate, le quali vanno prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di tre quarti del capitale sociale.
Le Assemblee straordinarie, oltre i casi previsti dalla legge, sono indette dal Consiglio di Amministrazione.
La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero in alternativa mediante avviso spedito a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico e ottico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.
Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.
Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea; la redazione dei verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.
I verbali dell'Assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.
Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per l'approvazione del bilancio è necessaria la maggioranza qualificata del 65% nell'assemblea ordinaria in prima convocazione.
L' assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
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che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
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che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
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che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
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che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
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che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario, se nominato.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
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Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
II Consiglio di Amministrazione si compone di un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri e comunque nei limiti della normativa speciale relativa alle società partecipazione pubblica, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e poi eletti dall'Assemblea dei soci, previ determinazione del numero, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società e secondo gli indirizzi della Conferenza Lode.
La nomina sarà valida ancorch´ assunta maggioranza delle quote di partecipazione purch´ siano presenti, in sede di prima convocazione, almeno i rappresentanti di dieci Comuni.
Gli Amministratori durano nella carica tre anni e sono rieleggibili. L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.
Segretario del Consiglio ` un incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall'Amministratore delegato, ove nominato, e/o dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nell'ambito territoriale dei Comuni soci.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente e in caso di assenza o impedimento dall'Amministratore delegato, ove nominato, o dall'Amministratore più anziano di et&avrave;.
Di regola fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito, in tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente o via fax o posta elettronica.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo costituiscono, fermo il disposto di cui all'art. 12 quarto comma.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire commissioni o comitati tra i suoi membri ed anche con la partecipazione di esperti esterni assegnandovi uno o più dei suoi membri.
Esso potrà conferire ai suoi membri (congiuntamente o separatamente), a detti comitati o commissioni, ed anche ai suoi funzionari, dipendenti o estranei, alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinando le condizioni e le modalità.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.
I compensi e i rimborsi spese agli Amministratori sono fissati dall' Assemblea.
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Art. 12 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato direttamente dall'Assemblea, contestualmente alla nomina del Consiglio, con le maggioranze qualificate richieste all'art.. 10.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sempre nominato tra soggetti designati dai soci aventi natura giuridica pubblica.
Il Presidente, salvi i casi previsti dalla legge, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.
Il voto del Presidente, in caso di parità di voti nelle deliberazioni del Consiglio, determina la maggioranza.
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Art. 13 - Firma sociale e rappresentanza
La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente singolarmente e agli Amministratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ricevute.
Spetta altresì a quei Funzionari che saranno designati dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione deciderà se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente, determinandone i limiti e le modalità.
La rappresentanza della società di fronte ai terzi, oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato, può essere attribuita, con atto del Consiglio di Amministrazione, per specifici argomenti, a uno o più membri del Consiglio.
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Art. 14 - Amministratore Delegato
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Amministratore Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutte o alcune delle mansioni e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.
L'Amministratore Delegato è rimosso con atto del Consiglio di Amministrazione.
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Art. 15 - Sindaci
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina anche il compenso loro spettante.
Il collegio esercita altresì il controllo contabile di cui all'art.. 2409 bis c.c. qualora l'assemblea che lo ha nominato non abbia affidato tale controllo ad un apposito revisore o società di revisione scelti tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
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Art. 16 - Regolamento
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto è fatto rinvio al Regolamento sociale che, approvato a maggioranza assoluta dell'Assemblea, recherà la disciplina di dettaglio delle norme statutarie.
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Indice dei titoli statuto]
TITOLO 6°
Bilancio e norme diverse
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Art. 17 - Bilancio sociale ed utili
L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge, compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea.
Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:
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una quota, che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata alla riserva legale;
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l'utile residuo viene assegnato ai soci in proporzione delle azioni possedute e dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione, deliberata dall'Assemblea ordinaria.
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Art. 18 - Scioglimento e liquidazione
Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall' Assemblea a norma delle disposizioni del codice civile.
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Art. 19 - Controversie sociali
Tutte le controversie tra i soci e società, fra i soci e gli amministratori e liquidatori fatta eccezione per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono devolute al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Grosseto, mediante decreto su ricorso della parte più diligente.
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Art. 20 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al precedente art.. 16 si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.
F.TO ROBERTO ALFONSO VALENTE
F.TO ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO
[Indice dei titoli statuto]